Statuto

Art. 1. – È costituita l’Associazione “Centrale Fotografia”, libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L’Associazione ha sede in Fano (PU), Corso Matteotti, n. 104.

Art. 2. – L’Associazione “Centrale Fotografia” persegue i seguenti scopi:

  • divulgazione e promozione della cultura del linguaggio fotografico e dell’arte contemporanea;
  • organizzazione della rassegna annuale di eventi a tema sulla fotografia e l’arte contemporanea “Centrale Fotografia”.

Art. 3. – L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films, documenti e immagini, concerti, lezione-concerti, letture;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento, approfondimento ed apprendimento teorico/pratici, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, laboratori teorici e pratici di fotografia;
  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, libri di fotografia e altri argomenti inerenti.

Art. 4. – L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni e per esclusione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che, in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l’associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso l’associazione. L’esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.

L’associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all’associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo le cui decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione. L’ammissione dei soci onorari è anch’essa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. All’atto dell’ammissione l’associato è tenuto a versare la tassa di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo se istituite o attivate;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale ha durata dalla data di costituzione dell’associazione e fino al 31/12/2009.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile o qualora speciali ragioni lo impongano entro il mese di giugno.

Esso deve essere depositato presso la sede della Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori, se istituito dall’assemblea;
  • il Collegio dei probiviri, se istituito dall’assemblea.

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota e purché sia in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da altro associato, è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 8 giorni prima della data dell’assemblea con indicazione del luogo, del giorno, dell’ora dell’adunanza, dell’elenco delle materie da trattare e la data dell’eventuale seconda convocazione.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell’associazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;
  • almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per le gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relativa al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci da nominarsi da parte dell’assemblea. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione, nonché in merito a qualsiasi altra controversia, inerente o conseguente al presente atto ed ai rapporti che ne derivano.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci ed ai componenti del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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Fotografia di ricerca a Fano e nelle Marche